CORONAVIRUS – SPOSTAMENTI INGIUSTIFICATI, COSA SI RISCHIA E COSA FARE A SEGUITO DELLA CONTESTAZIONE DEL REATO CUI ALL’ART. 650 c.p.

25 Marzo 20206min4060

Varie sono state, da parte dei cittadini di Scandicci, le richieste di informazioni circa i verbali elevati dinanzi alla contestazione di spostamenti ingiustificati.

Per i necessari chiarimenti ho ritenuto opportuno coinvolgrere  l’Avv. Laura Grillo, Avvocato Penalista del Foro di Firenze, la quale ci aiuterà e ci indicherà come comportarsi e cosa fare.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 impone nuove e più
pressanti misure restrittive per l’emergenza del Coronavirus. Le nuove misure, così come
disposto all’art. 2 del provvedimento, in vigore il 23 marzo 2020, si applicano
cumulativamente a quelle di cui al DPCM 11/03/2020 ed a quelle dell’ Ordinanza del
Ministero della Salute 22/03/2020 sino al 3 aprile 2020.
La decretazione d’urgenza, susseguitasi dall’8 marzo 2020 ad oggi, ha stabilito il divieto
per chiunque di spostarsi al di fuori del Comune di residenza, dal quale l’allontanamento è
permesso solo per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute, inoltre viene prevista la limitazione degli spostamenti all’interno del territorio
comunale, nel quale si può transitare esclusivamente per comprovate esigenze lavorative
o situazioni di necessità o per motivi di salute; in entrambi i casi sempre in possesso di
autocertificazione.
Pertanto ad oggi, chiunque sia fermato per strada dalle Forze dell’Ordine dovrà giustificare
il proprio spostamento e qualora lo stesso non rientri nelle comprovate esigenze previste
dai decreti, gli operanti potranno procedere alla contestazione del reato di cui all’art. 650
del codice penale rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, sempre che il
fatto accertato non costituisca più grave reato.
In tal caso i Pubblici Ufficiali procederanno ad identificare la persona, facendogli dichiarare
o eleggere domicilio, ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p.
Allo stesso tempo verrà chiesto se si vuole nominare un difensore di fiducia, altrimenti
verrà nominato un difensore d’ufficio. Sarà infine rilasciata all’indagato copia del verbale
delle operazioni di controllo effettuate dalla Polizia Giudiziaria.
Conseguentemente verrà effettuata la comunicazione della notizia di reato alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio, per la violazione dell’articolo
650 c.p. e si aprirà a carico del cittadino un procedimento penale.
L’articolo 650 c.p. è un reato contravvenzionale, cioè un reato che prevede nel caso
specifico, la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a 206,00 €.
A fronte del controllo e della notifica del verbale di identificazione e di elezione di domicilio
il cittadino dovrà attendere le determinazioni della Procura della Repubblica.
Solo in un secondo momento potrà essere notificato al domicilio eletto dal cittadino un
decreto penale di condanna emesso dal Tribunale competente per territorio su richiesta
del Pubblico Ministero, (generalmente entro 6 mesi dalla data di iscrizione del nome della
persona alla quale il reato è attribuito, nel registro delle notizie di reato) il quale prevederà
la condanna al pagamento di una pena pecuniaria.
A questo punto il cittadino avrà due opzioni:
a) potrà presentare opposizione al decreto penale di condanna a mezzo del proprio
difensore entro il termine indicato sullo stesso, proponendo con l’opposizione la strategia
processuale più adeguata al singolo caso;
b) decidere di non proporre opposizione, pagando la pena pecuniaria indicata nel decreto penale, così che lo stesso diverrà esecutivo, costituendo una vera e propria condanna
penale che risulterà iscritta nel casellario giudiziale.
E’ pertanto preferibile sempre proporre opposizione al decreto penale di condanna al fine
di non risultare gravati da precedenti penali.
Infine è opportuno ricordare, che il copioso susseguirsi di decreti che ha interessato il
panorama giuridico di questi giorni è derivato dalla necessità di contenere e gestire
l’emergenza epidemiologica da COVID – 19.
Accogliendo il parere e le indicazioni di esperti che prendono parte all’iter normativo si è
inteso promuovere misure volte a favorire valori costituzionalmente garantiti quali la salute
e la sicurezza dei cittadini, ritenendoli in questo drammatico momento preminenti rispetto
a quello della libertà di circolazione, anch’essa costituzionalmente prevista.
Infine, a chiarimento delle domande che vengono continuamente poste in questi giorni, sul
se si possa fare “solo una corsetta intorno al palazzo”, piuttosto che “fumare solo una
sigaretta nel giardinetto davanti a casa” o “scendere a prendere una boccata d’aria col
bambino” ci sentiamo di rispondere con un’unica domanda: ma se ognuno di noi ponesse
contemporaneamente e liberamente in essere le attività di cui sopra, cosa ne sarebbe dei
divieti imposti, del coronavirus e della nostra salute?
Seguendo le direttive imposte ma soprattutto il buonsenso, che guida ogni cittadino
rispettoso di se stesso e degli altri consociati, consapevole ognuno del proprio grado di
sacrificio, potremo fare davvero la nostra parte in questa emergenza che riguarda
indistintamente tutti noi. Sarà quindi necessario prima di intraprendere uno spostamento
dal proprio domicilio, domandarsi se questo sia assolutamente necessario limitando le
uscite esclusivamente a questi casi: solo così facendo #andràdavverotuttobene.

Avv. Laura Grillo

Avv. Chiara Caciolli

 


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