Decreto 25 marzo e nuove sanzioni…

6 Aprile 20207min3141
camminare

Si alla passeggiata…. Passeggiata no…. .Genitori con figlio usciti e multati…. Anziano che si reca al proprio orto e multato…

Cerchiamo di fare chiarezza ed individuare cosa è cambiato e quali sono le nuove misure adottate con il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19.

Il nuovo testo conferma la disciplina fino a qui emanata e tesa a fronteggiare l’emergenza COVID 19  ma, rispetto al vecchio testo di cui al Decreto n. 6/ 2020 che prevedeva l’applicabilità dell’art. 650 c.p. in caso di violazione delle disposizioni, la nuova disciplina pur mantenendo una clausula di riserva penale, destituisce di applicazione la norma penale in favore della sanzione amministrativa.

Questo significa che dal 25 marzo 2020 chiunque venga fermato dalle Forze dell’Ordine fuori dalla propria abitazione per futili motivi ovvero al di fuori dei casi previsti dalla norma, rischia non più una denuncia penale per violazione dell’art. 650 c.p. bensì l’applicazione di una sanzione amministrativa la cui entità sarà stabilita dal Prefetto.

A parere di chi scrive e con assoluta obiettività, sicuramente bene è stato fatto considerando la portata general-preventiva dell’art. 650 c.p., punito con pene alternative dell’arresto (fino a tre mesi) o dell’ammenda (fino a 206 euro). Si tratta di una contravvenzione per la quale è prevista l’oblazione ai sensi dell’art. 162 del codice penale consentendo, dunque, di definire il procedimento penale pagando 103 euro ed ottenendo la conseguente estinzione del reato.

In base ai dati disponibili sul sito del Ministero dell’interno, in solo due settimane sono state denunciate per tale reato (650 c.p.) circa 100.000 persone (!).

Tuttavia, applicando detta disposizione l’Autorità Giudiziaria si sarebbe trovata costretta a gestire un numero elevato di fascicoli a fronte di un esito irrisorio (il pagamento di 103 euro) al quale si sarebbe giunti solo laddove il Pubblico Ministero avesse richiesto al g.i.p. un decreto penale di condanna oppure avesse esercitato in altro modo l’azione penale. Viceversa, i procedimenti avviati con l’attività di controllo e sanzionati con la misura di cui all’art. 650 c.p. sarebbero andati incontro alla prescrizione del reato.

La “depenalizzazione di fatto”operata con il D.L. n. 19 /2020 aspira, più che ad inasprire le pene ad evitare un eccessivo carico procedimentale e processuale nei Tribunali.

Le nuove sanzioni amministrative opereranno retroattivamente, facendo venir meno gli effetti delle denunce e le conseguenze penali per coloro che siano stati fermati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. Situazione ben diversa per coloro che prima dell’entrata in vigore della nuova normativa abbiano violato la quarantena ed a cui sia stato contestato il reato di cuiall’art. 452 c.p. o per altri fatti costituenti reato diversi dall’art. 650 c.p. per iquali sono fatti salvi effetti e conseguenze penali delle denunce.

Ma vediamo, di seguito, le nuove sanzioni amministrative introdotte dal D.L. 19 / 2020.

Le sanzioni comminate a fronte del mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1 co. 2, vanno da un minimo di 400 ad un massimo di 3000 euro e la cifra viene raddoppiata in caso di reiterazione della medesima disposizione.

In caso di violazione delle restrizioni da parte di attività commerciali, professionali e d’impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni e, in caso di reiterazione dell’illecito, la sanzione amministrativa accessoria è applicata nella misura massima di 30 giorni. Inoltre, la misura può essere applicata in via cautelare, ovvero nell’immediatezza del fatto. L’autorità procedente potrà disporre la chiusura provvisoriadell’esercizio commerciale o dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Quest’ultimo periodo di chiusura provvisoria sarà, poi, scomputato dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata.

Laddove il mancato rispetto delle misure di contenimento avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni saranno aumentate fino ad un terzo ovvero con sanzione pecuniaria fino a 4000 euro.

Lo stesso art. 4, al comma 3 prevede il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta: orbene, restando ferme le eventuali sanzioni amministrative accessorie, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione è possibile pagare la sanzione pecuniaria nell’ammontare minimo di 400 euro; se il pagamento viene eseguito entro 5 giorni, la misura della sanzione è ridotta al 30% e dunque ammonterà a 280 euro.

Avverso l’ordinanza di ingiunzione è ammesso ricorso alternativamente al Prefetto o al Giudice di Pace – conformemente a quanto avviene per le normali violazioni del codice della strada – entro 30 giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento della sanzione e di mancata impugnazione del provvedimento nei termini di legge, sarà attivata la procedura di recupero coattivo della somma mediante iscrizione al ruolo con conseguente maggiorazione di interessi e spese di riscossione.

Infine, viene sancito all’art. 4, comma 7 del D.L. 19/ 2020 che in caso di violazione del “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus” il trattamento sanzionatorio sarà inasprito applicandosi l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5000 euro.

Dunque, evidenziate le nuove misure sanzionatorie, in caso di dubbi, prima di uscire, sarà sempre opportuno contattare l’Autorità per non trovarsi dinanzi a spiacevoli situazioni.

Giova altresì ricordare che in data odierna verrà firmata l’ordinanza della Regione Toscana che prevede l’obbligo di indossare le mascherine fuori casa . Le mascherine verranno date ai Comuni e verranno consegnate – anche con l’ausilio di volontari – casa per casa.

Alla luce delle nuove disposizioni e delle nuove sanzioni,  ciò che è opportuno, ora più che mai – a fronte dei timidi segnali positivi che quotidianamente ed a livello nazionale si stanno riscontrando –  è non vanificare tutti gli sforzi fino ad oggi compiuti: L’invito dunque si ripete

# Restiamo a Casa

 

Avv. Chiara Caciolli

Avv. Laura Grillo


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