Giornata Nazionale contro il Bullismo

7 Febbraio 20209min3192
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Il bullismo ed il cyber bullismo sono due fenomeni sociali che, purtroppo, stanno prendendo sempre più piede tra i nostri ragazzi, siano essi bimbi della scuola primaria, preadolescenti o nel pieno dell’età dello sviluppo.

Spesso senza punti di riferimento, essi si trovano privi di certezze in quanto molto poco solidi sono i ruoli dei genitori, dei docenti e della comunicazione e, conseguentemente le relazioni sono precarie ed impoverite creando nei giovani disagio.

Sharp e Smith, autori del libro ‘Bulli e prepotenti nella scuola: Prevenzione e tecniche educative’ edito da Erickson nel 1995, definivano il bullismo nei seguenti termini: “Un comportamento bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a fare del male o a danneggiare: spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c’è un abuso di potere ed un desiderio di intimidire e dominare”.

Il Cyber bullismo è invece un termine creato dall’educatore canadese Bill Belsey nell’anno 2002 e poi ripreso da Peter K. Smith che ne propose una definizione legata al concetto di bullismo ‘tradizionale’ definendolo come “un atto aggressivo e intenzionale condotto da un individuo o gruppo di individui, usando varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà a difendersi”.

Anche la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 intitolata  “ Disposizioni a tutela di minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”  ci offre, all’art. 1,  una definizione del fenomeno di cyber bullismo:  “Per cyber bullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on- line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Se le sopra citate definizioni riescono a far comprendere maggiormente al lettore questi fenomeni, dal punto di vista giuridico è opportuno capire quali rischi possono correre non solo gli autori delle prevaricazioni ma anche i genitori e la rete sociale che circonda loro.

Al momento non esiste una fattispecie legislativa per il bullismo anche se, molto spesso, questo fenomeno viene paragonato al mobbing (il bullismo, al pari del mobbing, riguarda una condotta vessatoria ripetuta nel tempo ai danni di un soggetto più debole).

A metà del mese di novembre 2019 , dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha avuto un primo via libera la Legge anti- bullismo, approvata dalla Camera dei Deputati ed attualmente in discussione al Senato: nello specifico si tratta di un testo che consta di 8 articoli – collegato alla legge n. 71 del 2017 sul tema del cyber bullismo – che prevede misure molto severe tra le quali, nei casi più gravi, l’allontanamento del bullo dalla famiglia. Attualmente, tuttavia, non è ancora entrata in vigore dovendo seguire il regolare iter legislativo.

Nello specifico e nel merito del diritto penale, vari sono i reati che possono configurarsi, tra i quali,  il reato di percosse, lesioni personali, danni alle cose/ danneggiamento, l’ingiuria (se a Tu per Tu) oppure Diffamazione (se dinanzi ad altri) violenza privata, minacce, stalking/ atti persecutori, molestia o disturbo della persona.  

Le sopra citate fattispecie sono aggravate laddove, alla base della condotta,  vi siano razzismo oppure futili motivi.

Dal punto di vista del diritto civile, l’agire con violenza, con prevaricazione, ponendo in atto condotte che sfociano nel bullismo e cyber bullismo, comporta un diritto per chi subisce ad ottenere un risarcimento dei danni (morali, biologici ed esistenziali).

Ma in caso di condanna al risarcimento, come individuare il responsabile? E soprattutto, chi paga?

Se il c.d. ‘ bullo’ è maggiorenne, la colpa, ovviamente è  solo sua;

Laddove, invece, il bullo sia minorenne, la responsabilità non sarà solo del soggetto autore  del fatto ma anche dei genitori (aventi l’onere di educare il ragazzo) e dell’amministrazione scolastica (avente l’obbligo di vigilare sui ragazzi).

L’art. 2046 c.c., al proposito, dispone che se il minore è capace di intendere e di volere, risponderà degli atti di bullismo unitamente ai genitori ed alla scuola e sarà il Giudice ad accertare l’effettiva capacità di intendere e di volere del bullo pur se quest’ultimo non abbia ancora raggiunto la maggiore età.

E’ ovviamente importante sottolineare che l’affidamento dei figli minori alla scuola ed agli insegnanti non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai loro figli.

E gli insegnanti ed i dirigenti scolastici?

L’art. 28 della Costituzione dispone che“ i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili ed amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli Enti pubblici”.

Ed ancora,  il secondo comma dell’art. 2048 c.c. statuisce che “ i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

La culpa in educando e vigilando degli insegnanti , docenti, educatori è inoltre aggravata laddove l’evento si verifichi durante l’orario scolastico: ciò poiché lo studente, con l’iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a ricevere una adeguata e serena formazione e la scuola ha il preciso dovere di garantire tutto ciò impedendo che atti illeciti turbino il corretto esercizio di tale diritto.

Inoltre la scuola può rispondere anche per c.d. culpa in organizzando laddove, nell’ottica di prevenzione di atti di bullismo, non preveda al proprio interno uffici o consultori ad hoc.

Auspicando di non aver peccato di  eccessiva teoria (!) l’augurio, in vista della giornata nazionale sul bullismo indetta per il prossimo 07 febbraio, è quello di vedere una società più attenta ai bisogni dei nostri ragazzi e più vicina alle famiglie fornendo loro aiuto e supporto educativo con l’obiettivo di far capire ai nostri figli quali sono i comportamenti errati e quali le conseguenze di chi li subisce: ciò perché troppo spesso le famiglie dei soggetti coinvolti si trovano arrese e sole ad affrontare le difficoltà  scaturenti da atteggiamenti di bullismo e cyber bullismo.

Al proposito, ritengo doveroso citare una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, n. 18804 del 28 agosto 2009, la quale ha statuito come “L’Educazione è fatta non solo di parole ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire od affrontare con equilibrio”.

Pertanto, da un lato il ruolo dei genitori è quello di capire lo stato d’animo dei figli, insegnare loro il valore delle regole, dell’autorità scolastica e del rispetto altrui incoraggiandoli a denunciare atti di bullismo o cyber bullismo per prevenire e combattere questo fenomeno.

Dall’altro lato, nella Scuola deve formarsi un vero e proprio esercito contro il bullismo, composto da Dirigente, insegnanti, bidelli, personale amministrativo che non devono mai tapparsi gli occhi dinanzi a fenomeni pericolosi come questi.

Avv. Chiara Caciolli


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