L’AVVOCATO RISPONDE – “Aiuto, mi hanno cancellato il viaggio!”

3 Dicembre 202017min1121
immagine articolo dicembre

I numerosi DPCM susseguiti nel tempo al fine di contenere il diffondersi del famigerato Covid – 19 hanno comportato gravi conseguenze sui contratti stipulati dai consumatori anche nell’ambito del settore dei viaggi e dei soggiorni.

Cercherò di portare risposte alle domande che più comunemente ci vengono rivolte sull’argomento premettendo che la situazione sta continuando ad evolversi.

Per individuare esattamente le misure restrittive adottate nei singoli paesi europei suggerisco di visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it oltre al link http://infocovid.viaggiaresicuri.it/ : all’interno di quest’ultimo sarà possibile compilare un questionario all’esito del quale il consumatore potrà apprendere nello specifico le misure restrittive applicabili alla propria situazione.

Ulteriore appunto: la normativa emergenziale riguardante voucher e rimborsi è stata applicata ai contratti con esecuzione prevista tra l’11 marzo ed il 30 settembre 2020 purché la risoluzione sia avvenuta entro il 31 luglio 2020. Attualmente detta normativa non è più applicabile tuttavia, in caso di richieste di rimborsi avanzate oltre tale periodo, verranno applicate le legislazioni nazionali ed europee attualmente vigenti.

Titoli di Viaggio – Viaggi aerei

1. Nell’ipotesi in cui il viaggiatore si trovi nell’impossibilità di partire a causa di un provvedimento dell’autorità oppure perché si trova in quarantena, ha il diritto di ricevere il rimborso in denaro in base all’art. 1463 del Codice Civile che disciplina l’impossibilità sopravvenuta. Relativamente al trasporto sarà applicabile l’art. 945 del Codice della Navigazione che sancisce l’impedimento del passeggero. In caso di offerta di un voucher da parte del vettore, tale titolo potrà tranquillamente essere accettato ma vi è da rammentare che, non applicandosi più la normativa emergenziale, il voucher potrebbe non essere rimborsabile alla scadenza.

Nell’ipotesi, invece, di rinuncia volontaria e non dipesa da provvedimenti dell’autorità con obbligo di non spostarsi, suggerisco, preliminarmente, di controllare se il proprio volo è ancora attivo sul sito della compagnia aerea (generalmente le compagnie aeree inviano una mail in caso di eventuali cambi ma è sempre opportuno assicurarsene direttamente!). Se il Vostro volo è sempre attivo e si decida di non partire, le condizioni di rimborso dipendono dal tipo di biglietto acquistato: con le compagnie low cost o con biglietti di classi più economiche spesso il rimborso non è possibile o non è conveniente potendo, comunque, richiedere il rimborso delle tasse.

2. Laddove sia il medesimo vettore a cancellare il servizio di trasporto, il passeggero ha il diritto al rimborso completo del costo del biglietto come espressamente stabilito dalla normativa europea del settore.

Peraltro, se nel paese di destinazione del vostro viaggio sono attivi divieti di ingresso per i turisti italiani, è assolutamente contemplato il diritto al rimborso.

Inoltre, se la compagnia ha cancellato il volo in assenza di divieti dando meno di 14 giorni di preavviso o di sette giorni prima della partenza senza offrire un volo alternativo, il viaggiatore avrà diritto anche ad un risarcimento.

Se il volo è stato cancellato ma volete, comunque, partire, la compagnia aerea è tenuta a proporvi un volo alternativo a mezzo del quale raggiungere la destinazione – eventualmente utilizzando anche una compagnia partner -.

Invito, comunque, i lettori, a prendere visione del contenuto afferente l’emergenza sanitaria all’interno dei siti di ciascuna compagnia aerea: nella maggior parte dei casi, infatti, sulla loro home page è presente una pagina dedicata con tutte le ultime novità.

Ricordo che da indicazioni dell’Ente Nazionale Aviazione Civile i passaggi da seguire in caso di attivazione della richiesta di rimborso sono i seguenti:

– la richiesta di rimborso/ reclamo deve preliminarmente essere presentata alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto oppure alle agenzie di viaggio/ tour operator nel caso di gite/ pacchetti turistici.

– In caso di pratiche commerciali scorrette occorrerà rivolgersi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Ove il rimborso venga negato con conseguente infrazione, decorse sei settimane dalla presentazione della richiesta al vettore, potrà essere inviato un reclamo all’ENAC.

Soggiorni

1. Nell’ipotesi di impossibilità ad usufruire di un soggiorno per provvedimento dell’Autorità, il viaggiatore potrà recedere dal contratto e ricevere rimborso in denaro in base alla disciplina dell’impossibilità sopravvenuta.

2. In caso di prenotazione di un soggiorno in albergo, se si è nell’impossibilità di poterne usufruire a causa di provvedimenti restrittivi pur avendo pagato un anticipo/ caparra, l’albergo non potrà rifiutarsi di restituire quanto già versato.

3. Nell’ipotesi, invece, di rinuncia volontaria ad un soggiorno prenotato nei primi mesi del prossimo anno, non potendo prevedere quale sarà la situazione, ad oggi l’adempimento della prestazione è da considerarsi possibile. Conseguentemente, in caso di disdetta, il professionista potrà trattenere la caparra versata o richiedere il pagamento di penali se previsto dalle condizioni contrattuali. Laddove, tuttavia, alla data del soggiorno, si verificassero nuovamente divieti imposti dall’Autorità, il contratto potrà essere risolto e gli importi versati dovranno essere restituiti.

Pacchetti turistici

1. Anche nel caso di specie, ove il viaggiatore sia impossibilitato a partire a causa di espresso provvedimento dell’autorità dovendo rinunciare al viaggio, potrà essere richiesto il rimborso in applicazione della disciplina dell’impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.). Peraltro, il Codice del Turismo prevede che in caso di eventi e circostanze straordinarie ed inevitabili verificatesi nel luogo di destinazione il viaggiatore ha il diritto a recedere ed ottenere l’integrale rimborso dell’importo pagato.

Non sussistendo più la normativa emergenziale, potranno essere accettati eventuali voucher ma, gli stessi, potrebbero non essere rimborsabili alla scadenza.

2. In caso di cancellazione del pacchetto da parte dell’organizzatore/ agenzia a causa della pandemia in corso, il viaggiatore avrà il diritto al rimborso oppure ad un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore (con restituzione della differenza di prezzo in denaro entro il termine di 14 giorni).

3. E se il viaggiatore volesse volontariamente recedere da un pacchetto turistico prenotato – esempio – per aprile 2021?

In questo caso è opportuno evidenziare che sarà possibile cancellare gratuitamente quei viaggi per i quali si configura una impossibilità sopravvenuta. Se nell’ipotetico aprile 2021 non si verifichi alcun impedimento sanitario o alcuna misura restrittiva, il recesso sarà regolato dalle condizioni contrattuali accettate al momento della prenotazione.

4. Ulteriore ipotesi. Pacchetto turistico con partenza alla fine di dicembre e per il quale è stato versato solo un acconto. L’organizzatore ci ha chiesto di pagare il saldo: possiamo rifiutare di pagare?

Se attualmente il viaggio risultasse possibile il pagamento del saldo andrebbe eseguito ma, data l’incertezza della situazione ed il continuo evolversi dell’emergenza sanitaria, consiglierei di contattare per iscritto l’organizzatore chiedendo di posticipare il pagamento del saldo.

Biglietti per eventi sportivi, musei, spettacoli

Anche in questo caso, se si verifica una ipotesi dettata da impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1463 c.c. come nelle ipotesi sopra citate, sarà possibile richiedere il rimborso monetario del prezzo del biglietto.

E per finire… Un Augurio per il 2021? Poter tornare a viaggiare e riempire gli stadi!

Avv. Chiara Caciolli


Iscriviti alla Newsletter