L’AVVOCATO RISPONDE – E pensare che ci volevamo sposare!

6 Novembre 20208min2480
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Fin dal marzo 2020 il divieto di assembramenti introdotto con il primo DPCM ha fatto annullare a tanti promessi sposi le nozze da tempo programmate. Un argomento che abbiamo iniziato ad affrontare nella videointervista di ieri e che adesso integriamo con ulteriori informazioni.

Uno spiraglio di ripresa, se pur timido, si è avuto nel periodo estivo ma, adesso, siamo nuovamente ripiombati in uno scenario di emergenza con conseguente annullamento di qualsivoglia festeggiamento post-cerimonia.

Per i matrimoni ed i ricevimenti che si sarebbero dovuti celebrare nei mesi di lockdown generale (marzo – maggio 2020) e comunque per tutti quelli fissati nel periodo di emergenza sanitaria e per i quali i promessi sposi avevano stipulato contratti con ristoranti, hotel o agenzie organizzatrici di eventi, i nubendi potranno invocare l’applicazione dell’art. 1256 c.c. rubricato ‘impossibilità definitiva e impossibilità temporanea’ secondo il quale l’obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore ovvero se l’impossibilità perdura fino a quando il creditore non ha più interesse ad ottenere la prestazione o fino a quando il debitore non può più essere ritenuto ad eseguirla. Se l’impossibilità è solo temporanea il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’inadempimento.

Inoltre potrà essere invocato l’art. 1463 c.c. ovvero la c.d. impossibilità sopravvenuta. Detta norma dispone che nei contratti con prestazioni corrispettive la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione – non preventivabile né evitabile al momento della stipulazione del contratto (come il caso del Covid 19)non può chiedere la controprestazione ed è tenuta a restituire quella che abbia già ricevuto secondo le regole della ripetizione dell’indebito.

Orbene, l’emergenza scaturita dalla diffusione del Coronavirus rientra nella fattispecie dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore (L’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha infatti classificata con Dichiarazione dell’11 marzo 2020 come una vera e propria PANDEMIA!) e, pertanto, i promessi sposi ben potranno chiedere la restituzione di quanto versato all’organizzatore dell’evento, al ristorante o all’albergo.

Non solo. Qualora una coppia di nubendi avesse firmato un contratto con una struttura ricettiva per l’organizzazione del ricevimento apponendo, nero su bianco, una data certa per lo svolgimento dell’evento, potrebbe essere tirato in ballo anche il concetto di termine essenziale (ovvero quel termine decorso il quale viene meno l’interesse a portare avanti quanto indicato nel contratto). Ma come interpretare il concetto di termine essenziale?

Semplificando, se il matrimonio era stato fissato per una data X ma per cause superiori non volute dai futuri sposi l’evento non potrà più celebrarsi per tale giorno, la coppia potrebbe non avere più interesse a svolgere la cerimonia fissata per la data X. Pertanto, decorsa quella data, venendo meno l’interesse, il contratto potrà essere risolto potendo, altresì, richiedere la restituzione delle somme eventualmente versate all’albergo od al ristorante in virtù di un fatto impeditivo sopravvenuto e da loro non voluto né controllabile.

E laddove i promessi sposi abbiano versato uno o più anticipi per bloccare la location desiderata…? Occhio a cosa è stato pagato e come è stato eseguito il pagamento!

Se i nubendi hanno provveduto ad eseguire versamenti specificando che quanto pagato è stato versato a titolo di caparra, la somma data non potrà esser loro restituita: infatti, nel silenzio del Codice del Consumo, in caso di disdetta del ricevimento nuziale, si dovrà fare riferimento al Codice Civile che distingue la Caparra c.d. penitenziale dalla caparra c.d. confirmatoria. Nel primo caso, il ristorante, dopo aver incamerato la somma versata a titolo di caparra non potrà agire per avere ulteriori risarcimenti. Viceversa, nel caso di caparra confirmatoria, il ristorante oltre ad incamerare la caparra potrebbe agire per ottenere il risarcimento dei danni purché dimostri di aver già sopportato spese oppure fornisca prova di aver dovuto rinunciare ad altra prenotazione per il giorno fissato.

Resta inteso che, per legge, il contratto deve stabilire che andrà restituito il doppio della caparra qualora dovesse essere il ristoratore a rinunciare al servizio: nel silenzio, se ciò non fosse stato esplicitamente previsto, la disdetta sarà gratuita anche per i futuri sposi!

Ovviamente, se il versamento è stato eseguito a titolo di ‘anticipo’, ‘acconto’, etc. e non quale caparra, la somma versata andrà restituita integralmente alla coppia di nubendi ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

Vale la pena ricordare che l’art. 88 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 riconosce la possibilità alla struttura ricettiva di creare un titolo di credito chiamato voucher salva- vacanza in virtù del quale viene rilasciato questo specifico bonus a coloro che, dopo aver prenotato un evento od acquistato un soggiorno e dopo aver versato il prezzo o parte di esso, sono costretti a rinunciare all’evento oppure al viaggio per una delle ragioni elencate nel sopra citato Decreto Legge – tra le quali, com’è ovvio, rientra la pandemia oltre che le restrizioni dovute ai vari DPCM -. Il cliente, in questo caso, dovrà comunicare alla struttura ricettiva il verificarsi di una delle previste situazioni di impossibilità sopravvenuta non oltre 30 giorni dopo la cessazione dell’impedimento, l’annullamento o rinvio dell’evento. La struttura ricettiva, entro 15 giorni dalla comunicazione , procederà col rimborso del corrispettivo versato ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Pur sussistendo numerose possibilità tese a salvaguardare gli interessi patrimoniali in gioco, a mio parere sarebbe opportuno cercare, per quanto possibile, di rinegoziare l’accordo spostando la data e tenendo fermo l’acconto già versato, al fine di evitare ‘guerre’ giudiziali (che in questo momento, peraltro, in un comparto già profondamente in crisi a livello economico, avrebbero ben poco senso): sarà sicuramente più bello festeggiare al termine di questa pandemia…Ed allora, non solo trionferà l’amore, ma anche la voglia di tornare ad abbracciarci!

Avv. Chiara Caciolli


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