COVID 19 E INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

22 Aprile 20204min2235

Questo periodo, sicuramente tra i più drammatici della nostra storia recente, ci ha portato ad annullare viaggi, impegni di vario tipo e, per alcune categorie, ad avere difficoltà nell’adempiere ad obbligazioni contrattuali pendenti.

Ma quali sono i rimedi previsti nel nostro ordinamento per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall’impossibilità di onorare gli impegni commerciali?

Per rispondere alla domanda dovremo sicuramente partire dal concetto di ‘forza maggiore’ che opera come condizione di inadempimento contrattuale allorquando la corrispettività delle prestazioni contrattuali venga meno a fronte di eventi straordinari ed imprevedibili. L’esimente della forza maggiore troverà, cioè, applicazione se si sviluppa la straordinarietà e l’imprevedibilità dell’evento esterno alla sfera d’azione delle parti e purchè il medesimo evento non sia dipeso dal debitore.

Resta inteso che le parti nell’adempiere alle obbligazioni contrattuali dovranno comunque rispettare i principi di diligenza e di buona fede.

Peraltro,  essendo la causa di forza maggiore un principio molto variabile, sarà il Giudice a valutare l’applicabilità di detta esimente al caso concreto.

Considerando l’eccezionalità della situazione che stiamo attualmente fronteggiando, abbiamo assistito ed assisteremo a un aumento esponenziale di inadempimenti contrattuali.

A tal proposito con il  Decreto c.d. “Cura Italia” (n. 18 del 17 marzo 2020) sono state adottate misure volte a garantire la continuazione dei rapporti contrattuali grazie alla previsione di aiuti come la moratoria sui mutui accesi per l’acquisto della prima casa, il ricorso alla cassa integrazione (etc.).

Tuttavia, laddove tali misure non si rivelino sufficienti a garantire continuità dei rapporti contrattuali, potrà applicarsi, con il combinato disposto degli artt. 1256 e 1467 c.c., la causa di forza maggiore.

A questo scopo l’art, 91 del Decreto Cura Italia, al comma 6 bis sancisce che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi versamenti”.

Pertanto, in sede di contenzioso civile relativo agli inadempimenti contrattuali, spetterà al giudice valutare quanto la situazione di emergenza legata alla diffusione Covid- 19 possa aver inciso sull’inadempienza contrattuale.

Oltretutto, alla luce dei suddetti principi e delle disposizioni normative presenti nel nostro ordinamento, se da un lato il contraente inadempiente potrà invocare, per giustificare il proprio inadempimento, l’eccessiva onerosità sopravvenuta, dall’altro,  la controparte potrebbe proporre di riequilibrare la prestazione al fine di adempiere il contratto stipulato  e di ridurre, seppur in parte,  i danni subiti da entrambi i contraenti.

Nel caso più concreto, il commerciante che abbia negativamente risentito della grave situazione derivata dalla diffusione del Covid-19 dovrà innanzitutto verificare se nel contratto stipulato siano state pattuite specifiche disposizioni che prevedono ipotesi del verificarsi di condizioni di forza maggiore (od eccessiva onerosità) oltre che le conseguenze giuridiche eventualmente previste per tali ipotesi: solo dopo tale esame egli potrà essere in grado di determinare,  con maggior obiettività, gli effetti derivanti dall’inadempimento di una prestazione o dal sopravvenuto squilibrio contrattuale.

Con l’auspicio di aver contribuito a fare chiarezza sul tema pur sapendo che nel trattare questa materia non è possibile esimerci dall’apportare alcuni contributi teorici, vorrei nuovamente ricordare a tutti i lettori la totale eccezionalità della situazione che stiamo attualmente vivendo così come eccezionali saranno, purtroppo, le eventuali situazioni di inadempimento che ne deriveranno e che dovranno, quindi, essere valutate con obiettività e spirito di solidarietà.

 

Avv. Chiara Caciolli


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